Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
   Contro   la   Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona  del
Presidente   della   Regione   in  carica  per  la  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale degli articoli 8 e 9, comma 3, nonche'
dell'Allegato A, della legge regionale della Regione Valle d'Aosta 13
marzo  2008,  n. 4,  recante  «Disciplina  del  sistema  regionale di
emergenza-urgenza  sanitaria»  (pubblicata  nel  B.U.R. della Regione
autonoma  Valle  d'Aosta  15  aprile  2008,  n. 16),  per  violazione
dell'articoli  3,  97,  117,  terzo comma della Costituzione, nonche'
dell'art.  3,  lett. l), dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta,
approvato   con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 4,  e
successive modificazioni e integrazioni.
   1.  - La  legge  regionale della Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4
(pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione autonoma Valle
d'Aosta,  n. 16,  del  15  aprile  2008) reca «Disciplina del sistema
regionale di emergenza-urgenza sanitaria e si compone di 14 articoli.
   In  particolare,  come  specificato nell'art. 1 della stessa legge
regionale,  essa disciplina l'organizzazione del sistema regionale di
emergenza-urgenza  sanitaria, comprensivo delle attivita' di allarme,
soccorso,   trasporto,   comunicazione,   accettazione  ed  emergenza
sanitaria ospedaliera «al fine di assicurare un tempestivo intervento
in  ogni  caso  di  evento  critico  di natura sanitaria», regolando,
altresi',  le  modalita' di trasporto sanitario non urgente di feriti
ed infermi mediante l'utilizzo di mezzi idonei allo scopo.
   All'art.  8  la  l.r.  predetta  detta  disposizioni in materia di
inquadramento  della  dirigenza medica nel ruolo sanitario dei medici
di emergenza territoriale, stabilendo che «I medici convenzionati per
l'emergenza  sanitaria  territoriale  titolari  di  incarico  a tempo
indeterminato  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge  presso l'Azienda USL, con un'anzianita' di 5 anni di
effettivo  servizio  anche  non continuativo presso la medesima, sono
inquadrati,  a  domanda,  nella dirigenza medica del ruolo sanitario,
previo  giudizio di idoneita' ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio  dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante
norme  per  l'inquadramento  nel  ruolo medico del Servizio sanitario
nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei
servizi)».
   Il  successivo art. 9 della legge detta disposizioni in materia di
postazioni territoriali di ambulanze e mezzi di soccorso e trasporto,
prevedendo  che  la  relativa  attivita'  di  soccorso e trasporto di
infermi  venga  esercitata  mediante ambulanze ed automediche, con le
modalita'  stabilite  dall'art. 35-bis della l.r. n. 5/2000; la norma
stabilisce,  inoltre,  i criteri per la dislocazione delle postazioni
territoriali  di  ambulanze  nella  regione e le modalita' della loro
attivazione ai fini delle attivita' predette.
   Al  comma 3 la norma definisce la classificazione delle postazioni
territoriali   fisse   di   ambulanze,  distinguendo  tre  tipologie,
rispettivamente  denominate:  sedi  di  ambulanze medicalizzate - SAM
(lettera a); centri di ambulanze di base - CAB (lettera c).
   Per quanto riguarda la prima delle tipologie sopra indicate (SAM),
la  disposizione  in  questione  stabilisce che essa consiste in sedi
attive nell'arco delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno,
in  cui  opera,  di norma, oltre al personale sanitario, dipendente o
convenzionato,  personale  tecnico  specializzato, per la definizione
dei  cui  compiti e delle cui funzioni la norma rinvia all'Allegato A
della legge regionale.
   Quest'ultimo  prevede  che  il  personale  suddetto  operi «previa
specifica  formazione  e certificazione riconosciuta dall'Azienda USL
ed  in coerenza con il piano di formazione continua, sulla base delle
disposizioni regionali vigenti», svolgendo le attivita' di autista di
ambulanze  ed  automedica  e  di  soccorritore, oltre ad attivita' di
tecnico operatore di centrale e di formatore.
   Nel definire l'attivita' di «autista-soccorritore» la norma elenca
una  serie  di  funzioni  che,  come si vedra', travalicano i compiti
propri di tale figura professionale, consistendo in attivita' proprie
delle professioni sanitarie.
   2.  - Le  suddette  disposizioni  della  l.r.  citata  eccedono la
competenza  della  Regione  e  presentano  profili  di illegittimita'
costituzionale;  pertanto  con  il presente ricorso le stesse vengono
impugnate  dinanzi  a  codesta  ecc.ma  Corte, ai sensi dell'art. 127
Cost.,  giusta  deliberazione  assunta  in  data  13  giugno 2008 dal
Consiglio dei ministri, per i seguenti
                             M o t i v i
1)   Illegittimita'   dell'art.   8 per  violazione   dell'art.  117,
terzo comma,  degli  articoli.  3 e  97  Cost.,  nonche' dell'art. 3,
lettera.    l),    dello   statuto speciale   approvato   con   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
   3.  - L'art. 8 della l.r. in esame, prevedendo l'inquadramento nei
ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza
sanitaria  territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in
servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge,  protrae
l'efficacia  della  norma  transitoria  contenuta  nell'art. 8, comma
1-bis,  del  d.lgs.  n. 502  del  1992,  che ha ormai esaurito i suoi
effetti.  Invero  quest'ultima  consentiva  l'inquadramento nel ruolo
sanitario  previa  maturazione del requisito consistente nel possesso
di  cinque  anni  di servizio a tempo indeterminato) dei soli medici,
addetti  alle  aree di attivita' della emergenza territoriale e della
medicina dei servizi, che fossero in servizio alla data di entrata in
vigore   del  decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n. 229.  Cosi'
disponendo,  l'art.  8  della  legge  regionale  si  pone pertanto in
contrasto  con  il  principio fondamentale in materia di tutela della
salute    contenuto    nella   suddetta   disposizione   statale   e,
conseguentemente,  con  l'art.  3,  lett.  l)  dello statuto speciale
(legge  cost.  26  febbraio  1948,  n. 4)  che riconosce alla Regione
competenza  legislativa  concorrente  in materia di «igiene, sanita',
assistenza  ospedaliera  e  profilattica»  e con le relative norme di
attuazione  (d.P.R.  n. 182 del 1982 e legge n. 196 del 1978) nonche'
con  l'art.  117, terzo comma, Cost., dovendosi ritenere attribuita a
tale   regione   ad   autonomia  differenziata  anche  la  competenza
legislativa concorrente in materia di «tutela della salute», ai sensi
della  clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge cost.
n. 3 del 2001.
   L'art.  8  della  legge  in esame si pone inoltre in contrasto con
l'obiettivo  di contenimento della spesa di personale di cui all'art.
1,  comma  565,  della legge  n. 296 del 2006, che, essendo principio
fondamentale  in  materia  di  coordinamento  della finanza pubblica,
costituisce  limite  alla  competenza  concorrente, riconosciuta alla
regione in tale materia dall'art. 117, terzo comma, Cost.
   La medesima disposizione regionale contrasta infine con i principi
di  ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento della pubblica
amministrazione  di  cui  agli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,
attribuendo,  da  un  lato,  in modo ingiustificato ed oltre i limiti
derogatori  previsti  dalla  predetta  norma  principio  statale,  un
trattamento di maggior favore rispetto ad altri colleghi che prestano
servizio in condizioni analoghe ad un gruppo di medici individuato in
modo   del   tutto  arbitrario.  Dall'altro,  concedendo,  attraverso
l'inquadramento in questione, l'accesso al ruolo sanitario in assenza
di concorso pubblico.
2) Illegittimita' dell'art. 9, comma 3, lettera a), e dell'allegato A
della  legge regionale  per  violazione  dell'art.  117, terzo comma,
Cost.,  nonche'  dell'art.  3,  lettera.  l),  dello statuto speciale
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
   4.  - L'art. 9, comma 3, lett. a), ed il collegato allegato A, che
forma   parte   integrante   di   tale   articolo,   individuando   e
disciplinando,  nell'ambito  del  personale tecnico specializzato che
opera  nell'attivita'  di  soccorso  e di trasporto degli infermi, la
figura dell'autista soccorritore» e le connesse «attivita' di autista
di  ambulanza  ed automedica e di soccorritore», eccede la competenza
legislativa  concorrente  in  materia di «igiene, sanita', assistenza
ospedaliera  e  profilattica»  riconosciuta alla regione dall'art. 3,
lettera  m)  dello  statuto  speciale  (legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 4)  e  dalle  relative norme di attuazione (d.P.R. n. 182 del 1982
e legge  n. 196  del  1978), nonche' in materia di «professioni» e di
«tutela  della salute» che devono ritenersi attribuite a tale regione
ad  autonomia  differenziata  dall'art.  117,  terzo comma, Cost., ai
sensi  della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge
cost. n. 3 del 2001.
   Infatti,  l'allegato  A  richiamato  dall'art. 9, nell'elencare le
attivita'  dell'autista  soccorritore,  per  un  verso utilizza, alla
lett.  g),  formule  ampie  e  generiche  (come  quella  inerente  al
«controllo   delle  emorragie  esterne»)  che  possono  tradursi,  in
concreto,  nella  possibilita'  di  svolgere  attivita'  riservate  a
professionisti  sanitari; per altro verso, nel prevedere - alle lett.
h),  i),  j),  k), l) - la possibilita' che l'autista soccorritore si
occupi  del  controllo delle emorragie esterne, del primo trattamento
di  ustioni,  ferite, contusioni, della somministrazione non invasiva
di  ossigeno,  del mantenimento della normotermia, e che collabori ad
operazioni  quali  la stabilizzazione, l'assistenza o il monitoraggio
del  paziente  acuto  e  dia  supporto  alle  attivita' connesse alla
predisposizione   delle   maxiemergenze,  di  fatto  autorizza  detto
operatore  a  porre  in  essere  attivita' a carattere sanitario, che
esulano    dai   compiti   attribuiti   alla   figura   professionale
dell'autista-soccorritore e rientrano in maniera inequivocabile nelle
competenze  delle professioni sanitarie degli infermieri disciplinate
dalla legge   n. 251  del  2000  e  dal  d.m.  739  del  1994.  Cosi'
disponendo,  pertanto, le disposizioni regionali censurate violano la
normativa   statale  sopra  richiamata,  e,  ridefinendo  il  profilo
professionale  dell'autista-soccorritore,  individuano  di  fatto una
nuova  professione sanitaria, ponendosi in contrasto con il principio
piu'  volte  affermato  da  codesta ecc.ma Corte (sentenze nn. 93 del
2008,  300  del 2007, 40, 153, 423, 424 del 2006, 319 e 355 del 2005,
353  del  2003)  e recepito nel d.lgs. n. 30 del 2006 (in particolare
art.   1,   comma   3,   e   art.  4,  comma  2),  secondo  il  quale
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e
i   titoli   abilitanti,   e'   riservata,   per   il  suo  carattere
necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando nella competenza
delle  regioni  la  disciplina  di  quegli aspetti che presentano uno
specifico collegamento con la realta' regionale.
   Tale  principio  e',  del  resto,  ribadito  anche  dalle norme di
attuazione  dello  statuto  speciale; in particolare l'art. 36, primo
comma, n. 11, della legge n. 196 del 1978, precisa che «Restano ferme
le   competenze   degli  organi  statali  in  ordine:  ...  11)  alle
professioni  sanitarie  ed  agli  esami  di idoneita' per l'esercizio
della  professione  medica negli ospedali; alle professioni sanitarie
ausiliarie  ed  arti  ausiliarie  delle  professioni  sanitarie; agli
ordini ed ai collegi professionali».